Regolamento delle commissioni 
farmaceutiche aziendali e regionali

Il testo integrale della Nuova Convenzione



ART. 1
Delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali
  1. Le commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali, costituite in conformita' al disposto degli artt. 10 e 11 dell’Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, hanno sede rispettivamente presso:
  2. L’incarico di componente, effettivo o supplente delle Commissioni puo' cessare in qualsiasi momento rispettivamente mediante delibera del Direttore Generale dell’Azienda interessata ovvero decreto del Presidente della Giunta Regionale emanati a seguito di specifica, formale e motivata richiesta della Parte che ha provveduto alla sua designazione.
  3. Contestualmente a tale richiesta, la Parte medesima dovra' indicare il nominativo del nuovo componente effettivo o supplente.
  4. I componenti, effettivi e supplenti durano in carica per tutto il periodo di validità del presente accordo.

ART. 2
Funzioni di Segreteria

  1. Il Segretario delle Commissioni nominato in conformita' al disposto di cui all’art. 10 dell’Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, partecipa alle sedute senza diritto al voto.
  2. Il Segretario cura la tenuta del protocollo e del ruolo delle pratiche sottoposte all’esame della Commissione nonche' dei documenti e degli atti interessanti la Commissione stessa. Il Servizio farmaceutico regionale assicura l’attivita' di segreteria della Commissione di cui all’art. 11 e individua un funzionario responsabile per gli adempimenti connessi all’attività della Commissione stessa.
  3. Per ogni pratica iscritta all’ordine del giorno il Segretario o il Servizio farmaceutico regionale, sulla base della documentazione in atti, predispone un completo resoconto che viene inviato ai membri unitamente alla convocazione.

ART. 3
Compiti delle Commissioni Farmaceutiche Aziendale e Regionale

  1. La Commissione Farmaceutica Aziendale ha competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarita' ed inosservanza all’Accordo (e/o accordo regionale di competenza) ed a decidere, in via definitiva, in ordine alla convalida del pagamento o all’annullamento totale o parziale delle ricette sottoposte al suo esame in relazione a quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo Nazionale.
  2. La Commissione Farmaceutica Regionale ha competenza a risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in ordine all’applicazione del presente Accordo; a formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi ed il coordinamento dell’assistenza farmaceutica regionale; a individuare i temi per l’aggiornamento professionale di categoria; a pronunciarsi in via definitiva sui ricorsi prodotti avverso i provvedimenti adottati, in prima istanza, dalle Commissioni Aziendali.

ART. 4
Riunioni delle Commissioni

  1. Le riunioni delle Commissioni Aziendali hanno luogo di norma presso le sedi indicate nella delibera di istituzione delle Commissioni stesse.
  2. Le riunioni delle Commissioni Aziendali e Regionali sono convocate dai rispettivi Presidenti mediante comunicazione ai componenti effettivi e supplenti almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
  3. Le riunioni non sono pubbliche, ad esse partecipano i supplenti senza diritto di voto.
  4. Il componente effettivo impedito a partecipare alla riunione della Commissione per la quale ha ricevuto regolare convocazione, deve darne comunicazione al Presidente, il quale, all’atto di constatazione dei presenti alla riunione provvedera' alla sua sostituzione con il supplente, a tutti gli effetti, ivi compreso il diritto di voto.
  5. Le riunioni delle Commissioni sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, ivi compreso il Presidente.

ART. 5
Deferimento delle Farmacie alle Commissioni Farmaceutiche Aziendali

  1. L’Azienda puo' procedere, con istanza su carta libera, al deferimento della Farmacia alla Commissione Farmaceutica Aziendale, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza della irregolarita', solo previa notifica al Titolare o al Direttore responsabile della farmacia stessa, a mezzo lettera raccomandata a.r., delle inadempienze ed inosservanze rivelate e contestuale invito a produrre alla stessa Commissione, le relative controdeduzioni scritte mediante lettera raccomandata a.r.
  2. L’Azienda con la predetta istanza, trasmette alla Commissione i documenti necessari per l’istruttoria del caso.
  3. La segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni deferimento. 4. A seguito del predetto deferimento, il Presidente della Commissione fissa la data della riunione, entro 30 giorni dalla data di ricezione del deferimento, designando tra i componenti effettivi, almeno 10 giorni prima della data stessa, un Relatore.
  4. Le parti possono depositare presso la sede della Commissione o spedire a mezzo raccomandata a.r., controdeduzioni, memorie, istanze e documenti fino a 5 giorni prima della data fissata per la riunione. Le controdeduzioni, le memorie, le istanze e i documenti depositati dal Titolare o dal Direttore responsabile della farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.
  5. L’Azienda, il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia interessata vengono preavvertiti, almeno 15 giorni prima, mediante lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, della data della riunione con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sarà discussa la pratica; della facoltà di essere sentiti dalla Commissione, delle modalita' per prendere visione della documentazione in atti presso la Segreteria, nonche' del termine ultimo per il deposito presso la sede della Commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.
  6. La Commissione può rinviare l’esame della pratica su motivata richiesta delle Parti.
  7. La Commissione sospende l’esame della pratica allorche' sullo stesso caso sia in corso altro procedimento.

ART. 6
Delibere e verbali

  1. Le Commissioni deliberano a maggioranza di voti dei presenti.
  2. In caso di parite' di voti, prevale il voto del Presidente.
  3. Per ogni riunione e' redatto apposito verbale nel quale sono indicati:
  4. Il verbale di ciascuna riunione e' letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti effettivi.

ART. 7
Decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

  1. La Commissione, esaminati gli atti, i documenti e le produzioni di parte, ascoltato il relatore nonché, se presenti, il rappresentante dell’Azienda e il Titolare o il Direttore responsabile della farmacia puo' adottare:
    1. relativamente alle ricette, una delle seguenti determinazioni:
      • a) annullamento totale o parziale della ricetta;
      • b) convalida definitiva del pagamento;
    2. nei confronti della farmacia, i seguenti provvedimenti:
      • a) proscioglimento;
      • b) richiamo;
      • c) richiamo con diffida;
      • d) sospensione cautelare dal servizio farmaceutico convenzionato per emissione di ordine o mandato di cattura o arresto per fatti commessi nell’espletamento dell’attivita' convenzionale;
      • e) sospensione dal servizio farmaceutico convenzionato per una durata non superiore ad un anno;
      • f) risoluzione del rapporto convenzionale.
  2. Nei confronti delle farmacie, il provvedimento di sospensione di cui al punto e) può essere commutato dalla Commissione, su richiesta della farmacia o dell’Azienda, in una trattenuta pari al 10% dell’importo netto delle forniture corrispondenti al periodo nel quale avrebbe dovuto aver luogo la sospensione, calcolata sulla media mensile relativa a 12 mesi precedenti a quello della sospensione stessa.

ART. 8
Forma e notifica delle decisioni della Commissione Farmaceutica Aziendale

  1. La decisione della Commissione deve essere motivata e deve essere firmata dal Presidente e dal Segretario.
  2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal relatore, e' depositato entro 20 giorni dalla data della riunione ed allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
  3. La decisione viene notificata, entro 10 giorni dal deposito, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all’Azienda ed al Titolare o Direttore responsabile della Farmacia.
  4. Qualora la decisione attenga a provvedimenti di cui al comma 16 dell’ art. 10, la notifica deve contenere espresso riferimento alla facoltà di impugnativa della decisione stessa dinanzi alla Commissione Regionale nonche', per i provvedimenti di sospensione non cautelare o di risoluzione del rapporto convenzionale, la data di inizio del provvedimento adottato calcolata tenuto conto della possibilità di ricorso alla Commissione Regionale.

ART. 9
Presentazione dei ricorsi alla Commissione Regionale

  1. Avverso i provvedimenti - indicati all’art. 10, comma 16 dell’Accordo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie e adottati dalla Commissione Farmaceutica Aziendale - e' ammesso ricorso alla Commissione Regionale entro 30 giorni dalla notifica dei provvedimenti stessi.
  2. Il ricorso va inoltrato, con lettera raccomandata a.r., alla Commissione Farmaceutica Regionale presso l’Assessorato regionale alla Sanita'.
  3. Il ricorso deve contenere gli estremi del provvedimento impugnato, i motivi del ricorso stesso e la sottoscrizione del ricorrente che, nel caso trattasi di Farmacia, deve essere il Titolare o il Direttore responsabile della medesima.
  4. Il ricorso, le memorie, le istanze e i documenti presentati alla Commissione regionale dal Titolare o dal Direttore responsabile della Farmacia interessata debbono essere in regola con le disposizioni di legge sul bollo.
  5. La Segreteria della Commissione accusa ricezione di ogni ricorso pervenuto mediante comunicazione al ricorrente.
  6. La predetta Segreteria invia, altresi', copia di ogni ricorso al Presidente della Commissione Aziendale ed alla controparte.
  7. Il Presidente della Commissione fissa la data della riunione entro 45 giorni dalla ricezione del ricorso.
  8. Le parti possono depositare presso la sede della Commissione memorie, istanze e documenti fino a 10 giorni prima della data fissata per la riunione.
  9. Il Presidente della Commissione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’esame del ricorso, designa un Relatore tra i membri.
  10. Il ricorso della Commissione Regionale ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, fatta eccezione per la sospensione cautelare che e' immediatamente esecutiva.

ART. 10
Notifica data riunione della Commissione Regionale

  1. Il Presidente della Commissione comunica all’Azienda, al Titolare o al Direttore Responsabile della farmacia interessata, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno 15 giorni prima della riunione, l’indicazione del luogo, giorno ed ora della seduta nella quale sara' discussa la pratica precisando che é in loro facoltà di essere sentiti dalla Commissione, la modalita' per prendere visione della documentazione in atti presso la Segreteria, nonché il termine ultimo per il deposito presso la sede della Commissione di eventuali ulteriori memorie, istanze e documenti.
  2. La Commissione puo' rinviare l’esame della pratica su motivata richiesta delle Parti.

ART. 11
Decisioni della Commissione Regionale

  1. La Commissione, in ordine ai ricorsi, ha facolta' di confermare, riformare, annullare i provvedimenti adottati dalle Commissioni Aziendali.
  2. Il giudizio della Commissione e' definitivo.

ART. 12
Forma e notifica delle decisioni della Commissione Regionale

  1. La decisione della Commissione Regionale deve essere motivata e deve essere firmata dal Presidente e dal funzionario facente funzione di Segretario.
  2. Il relativo testo, a cura e sottoscritto dal Relatore, deve essere depositato entro 30 giorni dalla data della riunione e allegato al verbale della seduta, di cui forma parte integrante.
  3. La decisione medesima viene comunicata, con lettera raccomandata a.r. a firma del Presidente, all’Azienda ed al Titolare o al Direttore responsabile della farmacia e portata a conoscenza del Presidente della Commissione Aziendale.

Il testo integrale della Nuova Convenzione