Regolamento interno dell'AGIFAR Mantova


ART.    1    

Il Regolamento Interno è uno strumento,  a disposizione dell’Agifar Mantova,  necessario per uniformare comportamenti e decisioni,  per chiarire situazioni e procedure,  per risolvere problemi e contenziosi.

ART.    2   

Il presidente dell’Agifar Mantova dà mandato a tre membri,  tra gli eletti negli organi dell’Agifar Mantova (Consiglio Direttivo,  Collegio dei Probiviri,  Collegio dei Revisori dei Conti),  di elaborare una bozza di regolamento.  Quest’ultima dovrà  essere completata nel tempo massimo di trenta giorni  e presentata al Consiglio Direttivo  al fine di una Sua valutazione e di eventuali modifiche. 

Una volta redatto il Regolamento,  spetta  ai  Probiviri il compito di valutare eventuali contraddizioni e/o incompatibilità  con lo Statuto. 

L’approvazione del Regolamento Interno richiede il voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.

ART.    3  

Il Regolamento Interno può  essere modificato su richiesta di un terzo degli eletti  e comunque in caso di modifiche dello Statuto.  Qualunque socio può richiedere copia del Regolamento interno  e/o dello Statuto  previa richiesta scritta  al  Presidente dell’Agifar Mantova.

 

DELLE  ELEZIONI

ART.    4    

Ogni due anni,  entro il mese di Marzo,  vengono indette le elezioni  per il rinnovo delle cariche sociali.  L’avviso di convocazione dell’assemblea  deve essere inviato a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della riunione.  La data viene stabilita dal Consiglio Direttivo. 

ART.    5    

Il rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo,  del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti (Organi dell’Agifar Mantova) avviene separatamente per elezione diretta a scrutinio segreto.  I membri eletti nel Consiglio Direttivo  definiscono poi tra loro le cariche, in base a criteri di attitudine e di disponibilità. 

I membri dei Collegi eleggono al proprio interno il rispettivo Presidente.

ART.    6     

Le elezioni si basano su singole candidature.  Non sono ammesse candidature di liste.  Chiunque tra i soci effettivi  può  richiedere alla Commissione Elettorale  di far parte di una o più liste dei candidati (lista dei candidati al Consiglio Direttivo, lista dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, lista dei candidati al Collegio dei Probiviri).

Sono ammesse  tre deleghe  per ogni socio effettivo.

Il diritto di voto attivo e passivo e’ subordinato al pagamento della quota associativa.

ART.    7    

La validità  della votazione in prima convocazione  richiede la maggioranza assoluta degli iscritti,  mentre in seconda convocazione  non necessita della maggioranza dei soci.

ART.    8   

Nella stessa riunione in cui  viene fissata la data di convocazione dell’Assemblea,  il Consiglio Direttivo provvede a costituire la Commissione Elettorale,  composta da tre membri,  di cui uno è il Presidente uscente dell’Agifar Mantova.  

La commissione Elettorale ha il compito di predisporre le liste dei candidati  e può  o esporle all’interno dell’aula di votazione  oppure  consegnarle ai votanti in fotocopia. 

Alla Commissione Elettorale  spetta il compito di controllare la regolarità  della votazione,  dello spoglio e di proclamare gli eletti. 

La Commissione dirime pure le contestazioni qualora dovessero sorgere durante le votazioni.

ART.    9   

I risultati elettorali sono impugnabili dinanzi al Collegio dei Probiviri con richiesta scritta entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

ART.    10   

I membri eletti, essendo soci effettivi, possono essere studenti e laureati in Farmacia e C.T.F..

Sia gli studenti sia i laureati possono accedere a qualsiasi tipo di carica.

In caso di parità  di voti tra due o più candidati,  saranno eletti il o i candidati più anziani di età. 

ART.    11 

Il Consiglio Direttivo eletto  decide a maggioranza assoluta che tipo di votazione adottare per la distribuzione delle cariche. 

La votazione può  essere variata in funzione del tipo di carica e può essere:  a scrutinio segreto,  per appello nominale,  per alzata di mano. 

In caso di unanimità  è ammessa la votazione contestuale di tutte le cariche.

Al medesimo modo operano il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri per la nomina del  rispettivo  presidente.

Non è ammesso il passaggio da un Organo ad un altro dell’Agifar Mantova di uno o più membri eletti.

ART.    12

La riunione per la distribuzione delle cariche deve essere indetta al massimo entro venti giorni dalla data delle elezioni. Il Presidente dell’Agifar Mantova uscente presiede tale riunione. 

Richiede ai membri eletti le eventuali disponibilità  per qualche incarico specifico .  Ha la facoltà  di proporre al Consiglio Direttivo allargato uno o più candidati che reputi atti a svolgere un incarico specifico. 

Nel caso sia stata approvata la modalita' di votazione contestuale di tutte le cariche, questa sara' valida solo se - tra gli eletti del nuovo Consiglio Direttivo - vi sara' unanimita' nell'assegnazione di ciascuna carica, cioe' , se non concorreranno due o piu' membri alla stessa carica, o se nessun componente del Consiglio Direttivo richiedera' la votazione segreta. Rispettati questi termini, il Presidente uscente dichiarera' assegnate le cariche.

Lo stesso criterio si applica per i Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

La distribuzione delle cariche all’interno dei singoli Organi dell’Agifar Mantova può avvenire anche con modalità diverse tra un Organo ed un altro.

Durante l’assegnazione delle cariche non è  ammessa la candidatura a più incarichi.  In particolare,  se due o più membri concorrono per la stessa carica,  sarà obbligo del Presidente uscente effettuare la votazione a scrutinio segreto.  Coloro che risulteranno perdenti andranno ad occupare i posti rimasti vacanti. 

Il membro che svolgerà la funzione di presidente dell’Agifar Mantova non è ricandidabile a tale carica  per più di due mandati consecutivi.

La riunione per la distribuzione delle cariche nel Consiglio Direttivo e nei due Collegi è valida  solo in presenza di almeno i 2/3  dei membri eletti in ogni singolo Organo dell’Agifar Mantova..

Gli assenti  possono essere  rappresentati  per delega.

ART.    13   

Se un membro compie il trentottesimo anno di età durante il mandato biennale, viene a cessare l’eleggibilità  del candidato, che decade automaticamente dalla carica e la sua condizione di socio,  che diviene così Sostenitore.  

A seconda della carica sociale di tale membro, il Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei Conti oppure il Collegio dei Probiviri potranno, a loro discrezione, sostituirlo con il primo dei non eletti nelle rispettive liste.

Inoltre,  nel caso che uno dei membri eletti,  dopo qualche mese si renda conto di non essere adatto alla carica che occupa,  oppure nell’ipotesi che dimostri scarsa attitudine a svolgere quel determinato incarico,  il Consiglio Direttivo,  sentito il Collegio dei Probiviri,  può decidere a maggioranza assoluta di conferire a tale membro una carica diversa,  determinando in tal modo una ridistribuzione delle cariche all’interno rispettivamente del Consiglio Direttivo o di uno dei due Collegi. 

ART.    14

In caso di dimissioni,  per una qualsiasi ragione,  di uno dei membri eletti, a seconda dell’appartenenza del dimissionario al Consiglio Direttivo o ad uno dei due Collegi, i membri rimanenti possono decidere di sostituirlo con il primo dei non eletti.

In caso di dimissioni del Presidente dell’Agifar Mantova o di decadenza dalla carica che occupa per raggiunti limiti di eta’, il Vicepresidente piu’ anziano di eta’ ha il dovere di svolgere le funzioni proprie della presidenza fino a scadenza naturale del mandato biennale.

Ha inoltre l’obbligo di verificare l’opportunita’ di effettuare una redistribuzione delle cariche ed eventualmente di integrare nel Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.

Entrambe queste operazioni richiedono votazione a maggioranza assoluta tra i membri del Consiglio Direttivo.

ART.    15     

E’ ammessa durante il mandato biennale la rotazione delle cariche, purché all’interno di ogni singolo Organo dell’Agifar Mantova. 

Tale decisione deve avvenire con voto favorevole dei due terzi dei membri eletti di ogni rispettivo organo.

 

DELL’ASSEMBLEA GENERALE

ART.    16      

L’Assemblea Generale,  costituita da tutti i soci dell’Agifar MN,  ha il compito di rinnovare le cariche sociali.   Approva annualmente in via ordinaria  il bilancio e la quota associativa  proposta dal Consiglio Direttivo.

ART.    17  

Oltre che in via Ordinaria,  l’Assemblea può essere convocata anche in via Straordinaria  su richiesta  del Consiglio Direttivo  o su richiesta di almeno un terzo degli associati  che dovranno presentare al Consiglio Direttivo le firme e l’ordine del giorno.

ART.    18  

Spetta all’Assemblea Generale  approvare lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche dello Statuto.  In tal caso,  per la validità dell’assemblea è necessaria la presenza di almeno i  due terzi degli associati e il voto favorevole  della maggioranza dei presenti,  sia in prima che in seconda convocazione. 

Le modifiche di Statuto, studiate dal Consiglio Direttivo allargato, devono essere inviate ai soci,  unitamente all’avviso di convocazione per l’Assemblea Straordinaria,  almeno  quindici  giorni  prima  della  riunione.

ART.    19     

I componenti dell’Assemblea Generale hanno la facolta’  di presentare proposte e/o richieste per iscritto al Consiglio Direttivo  che ne valuterà  la possibilità  di attuazione.

 

DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO

ART.    20   

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed  è costituito da un presidente,  due vicepresidenti,  un segretario,  un tesoriere  e quattro consiglieri.

ART.    21    

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e il Consiglio Direttivo allargato ai Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.  

Dirige l’attività  dell’Associazione e dispone l’esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea Generale. 

Ha la facoltà di avvalersi di persona di Sua fiducia,  quale collaboratore,  da scegliersi tra i membri eletti.  Il Presidente ha la possibilità di delegare per iscritto uno o più tra i membri eletti,  meglio se Vicepresidente o Consigliere,  relativamente a compiti di particolare specificità.  La delega ha validità sino a che non viene revocata per iscritto dal Presidente stesso,  oppure fino al momento in cui rimane in carica il Presidente che l’ha conferita.  

La facoltà  di delega  è  esclusiva della carica di Presidente.

Il Presidente ha, inoltre, la facoltà di proporre al Consiglio Direttivo, come numero massimo, due soci quali delegati nazionali dell’Agifar Mantova. Ciascun delegato deve esibire agli atti della  Fenagifar la delibera consigliare di nomina.    

ART.    22    

In  assenza  del  Presidente spetta ad uno dei Vicepresidenti di sostituirlo, generalmente al più anziano di età.  Essi hanno anche il compito di tenere i rapporti con la stampa e,  insieme al Consiglio Direttivo,  con l’Ordine Provinciale,  con l’Associazione Titolari  e con le altre Agifar nazionali.   Ad uno dei Vicepresidenti spetta la funzione di controllo sull’attività  del Segretario.

ART.    23    

Il Segretario provvede a redigere il registro dei verbali  e a tenere aggiornato il registro degli iscritti.  Controlla,  in concerto con il tesoriere,  i requisiti degli iscritti:   iscrizione all’Albo o ad una facoltà di Farmacia,  età,  pagamento della quota associativa. 

Nel caso si verifichi non soddisfatto uno solo di questi requisiti,  deve far presente la situazione al Presidente che deciderà sentito il Consiglio Direttivo. 

Prima delle elezioni  il Segretario ha il compito di verificare,  sempre in concerto con il Tesoriere,  che tutti i componenti della lista dei candidati possiedano i summenzionati  requisiti.

ART.    24   

Il Tesoriere,  oltre a riscuotere la quota associativa, annotandone il pagamento sul registro dei soci,  e i contributi dei sostenitori, gestisce dal punto di vista economico l’Associazione. 

Spetta al Tesoriere aprire conti correnti,  stendere bilanci,  informare sulle condizioni economiche dell’Associazione il Consiglio Direttivo,  autorizzare ogni tipo di spesa ordinaria. 

In concerto con i Revisori dei Conti,  ogni sei mesi circa sottopone al Consiglio Direttivo il rendiconto della gestione economica.

Il Tesoriere deve depositare presso la sede dell’Associazione il rendiconto ed il bilancio preventivo entro i 15 giorni precedenti l’Assemblea Generale Ordinaria, in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun associato. Durante tale Assemblea propone i bilanci consuntivo e preventivo.

ART.    25  

All’inizio del mandato,  il Consiglio Direttivo allargato  studia e predispone le iniziative culturali,  professionali e ricreative  da sviluppare nel corso del mandato biennale.  Può  anche richiedere ai membri o ai soci disponibili  di svolgere attività  giornalistica.  Eventuali scritti devono comunque essere vagliati e autorizzati dal Consiglio Direttivo prima di essere pubblicati.

 

 

ART.    26    

Qualora il Consiglio direttivo debba prendere decisioni di notevole portata per l’Agifar Mantova o debba decidere su questioni particolari e delicate,  può richiedere per iscritto a tutti i soci un parere attraverso un referendum propositivo.  Questo può avvenire durante un’Assemblea Straordinaria,  per posta o  per via telematica.  La decisione finale spetta,  comunque,  al Consiglio Direttivo allargato  con voto favorevole dei due terzi dei membri eletti.

ART.    27  

Per ciò che riguarda la qualifica di Benemerito,  il Consiglio Direttivo deve decidere all’unanimità di consegnare il riconoscimento di Benemerito ad uno o più professionisti  che si siano contraddistinti per capacità e per impegno nel campo professionale attinente alla Farmacia,  per equità  e per onestà  di comportamenti e di giudizio,  per ricchezza morale.

ART.    28 

Durante le riunioni del Consiglio Direttivo,  a seguito di ogni deliberazione,  le votazioni avvengono di norma per voto palese  a maggioranza assoluta.

E’  ammesso il voto per scrutinio segreto,  su richiesta del Presidente o di almeno un terzo dei membri.  Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

ART.    29

In caso di tre o più assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato e di fronte ad un comportamento di disinteresse alle iniziative dell’Agifar MN ,  il Presidente dell’Associazione ha il dovere di richiamare l’eletto  e ,  in caso di recidiva ,  di ricorrere al Collegio dei Probiviri che giudicherà  come previsto dallo Statuto, dal presente Regolamento Interno e in base a linee guida che lo stesso Collegio provvederà ad indicare, con tempi e modalità concordate con il Presidente dell’Associazione, al Consiglio Direttivo per una sua valutazione ed approvazione a maggioranza assoluta. 

Nel caso che i Probiviri dichiarino tale membro decaduto dalla carica che occupa,  il Consiglio Direttivo ha la facoltà  di sostituirlo con il primo dei non eletti  e di effettuare una ridistribuzione delle cariche, sempre in funzione della carica sociale occupata dal membro decaduto. 

 

DEL  COLLEGIO  DEI  PROBIVIRI

ART.    30

Il Collegio dei Probiviriè composto da tre membri,  di cui uno assume le funzioni di Presidente.  Ad Esso compete l’officio di dirimere tutte le controversie interne ai soci,  tra i soci e l’Associazione e i suoi organi.  Deve decidere sui ricorsi presentati dagli associati in relazione a delibere adottate dal Consiglio direttivo,  ai procedimenti e ai risultati elettorali,  a delibere di non ammissione o di espulsione di soci.  Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di intervenire anche nel caso che si verifichino forme di ingerenza o di pressione interne e/o esterne  da parte di chiunque,  singolo o forma associativa,  e a qualsiasi titolo  nei riguardi dell’Agifar MN   e/o  dei Suoi soci.

ART.    31      

I Probiviri giudicano,  rispettando il principio del contraddittorio,  in base ad equità  senza formalità  di procedura  con lodi inappellabili redatti per iscritto e notificati a cura del Consiglio Direttivo.  Il tutto salvo le riserve di legge a favore dell’Autorità Giudiziaria.

ART.    32     

E’  dovere dei Probiviri essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato ed è auspicabile la loro presenza anche alle riunioni del Consiglio Direttivo. Questo per la funzione dei Probiviri  di organo  tecnico-consultivo,  di arbitro amichevole  e per la funzione di controllo del rispetto dello Statuto in primis  e del Regolamento Interno.

ART.    33    

Il Consiglio Direttivo può richiedere al Collegio dei Probiviri di dare un parere su questioni di qualsiasi natura. In caso di richiesta della Presidenza, deve indicare al Consiglio Direttivo linee guida per la valutazione di quelle situazioni che rientrano nei compiti propri del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri può riunirsi in separata sede  per redigere  per iscritto  i suoi pareri  e  i suoi lodi.  Inoltre,  qualunque socio,  presentando per iscritto richiesta al Presidente dell’Agifar MN,  può chiedere spiegazioni al Collegio dei Probiviri relativamente al modus operandi nel redigere i suoi pareri e i suoi lodi;  qualora lo ritenga necessario, può anche richiedere al Presidente dell’Associazione di verificare  il rispetto del principio del contraddittorio  e dell’equità di giudizio .

 

DEL  COLLEGIO  DEI  REVISORI  DEI  CONTI

ART.    34             

Il Collegio dei  Revisori dei Conti è composto da tre membri, di cui uno assume le funzioni di Presidente.   Ha il compito di controllare la gestione dell’Associazione e in particolare la regolarità  della stesura dei bilanci,  delle scritture contabili,  delle registrazioni sui libri contabili.

ART.    35

E’ dovere dei Revisori dei Conti essere presenti alle riunioni del Consiglio Direttivo allargato ed è auspicabile la Loro presenza anche alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART.    36

Il Consiglio Direttivo può  richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti  studi sulla programmazione economica dell’attività dell’Associazione.  Il Collegio può riunirsi in separata sede  e deve redigere per  iscritto quanto richiesto dal Consiglio Direttivo.  I Revisori dei Conti hanno anche la facoltà di proporre variazioni ai programmi del Consiglio Direttivo in base a vantaggi di natura economica.

 

DEI  SOCI

ART.    37

Per essere soci dell’Agifar Mantova occorre versare annualmente la quota associativa, essere laureati in Farmacia o in C.T.F. o, per gli studenti, essere iscritti ad una delle facoltà di Farmacia, e non aver compiuto il trentottesimo anno di età.

La presenza tra i soci effettivi degli studenti delle suddette facoltà è consentita in misura non superiore al 30% del totale degli iscritti. 

L’aspirante socio può  contattare il Consiglio Direttivo per chiedere l’iscrizione  oppure,  nel caso ciò non sia sufficiente o nel caso venga respinta verbalmente la Sua richiesta,  deve presentare  domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Agifar Mantova  e corredarla con copia in carta libera del diploma di laurea o di iscrizione ad una facoltà di Farmacia  (anche in fotocopia). 

Il Consiglio Direttivo,  nel caso che siano rispettati i requisiti formali,  deve accettare la domanda di iscrizione.  Può decidere in modo inappellabile di respingerla,  nel caso che i requisiti di ammissione non siano regolari.

ART.    38

L’iscrizione dà diritto a ricevere gratuitamente materiale informativo distribuito dalla Fenagifar. 

Si ha,  inoltre,  l’opportunità di partecipare a tariffa agevolata  alle iniziative delle Agifar nazionali  e di usufruire delle strutture delle Associazioni.

ART.    39

Gli Associati in regola con le contribuzioni sono detti Soci Effettivi. Possono essere studenti o laureati e  hanno diritto di voto attivo e passivo.

Nel caso di rinnovo dell’iscrizione, il pagamento della quota associativa deve avvenire, al più tardi, entro il 30 Giugno di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la possibilità di raccolta di nuove iscrizioni anche oltre questo termine. In tal caso è fatto divieto di prevedere quote associative ridotte rispetto alla quota annuale stabilita durante l’Assemblea Generale Ordinaria.

 

ART.    40

Chiunque versi un contributo annuo pari almeno alla quota associativa e condivida le finalità dell’Associazione, è detto Sostenitore.

I soci effettivi, al compimento del trentottesimo anno di età, diventeranno Sostenitori e rimarranno tali finchè verseranno un contributo annuo pari almeno alla quota associativa.

I Sostenitori non hanno diritto di voto nè attivo,   passivo. Possono partecipare  alla vita della Associazione ed esprimere il proprio parere sugli argomenti trattati. 

Per i Sostenitori le agevolazioni per manifestazioni e meeting fuori Mantova  sono subordinate al consenso degli organizzatori.

ART.    41

Sono definiti Benemeriti coloro che, per meriti acquisiti durante la loro attività professionale,  ricevono tale riconoscimento per decisione unanime del Consiglio Direttivo. 

Possono esprimere il proprio parere su argomenti di interesse generale.  Non hanno diritto di voto nè attivo,   passivo. 

Non hanno obbligo di versamento della quota associativa.

ART.    42

La qualifica di socio è rinnovata di anno in anno tacitamente,  salvo dimissioni presentate entro il primo dicembre dell’anno precedente quello a cui si riferiscono. 

Con l’iscrizione l’associato si impegna a rispettare lo Statuto e il relativo Regolamento Interno  e a partecipare attivamente alle iniziative dell’Agifar Mantova.

ART.    43

Il Consiglio Direttivo ,  in caso di morosità,  deve diffidare prima verbalmente  e poi per iscritto l’associato  a versare la quota annuale.  Nel caso che l’associato non provveda al pagamento entro il trenta Giugno,  il Consiglio Direttivo deve comunicare  per iscritto all’interessato  la cessazione della qualità  di socio.

Oltre alla morosità, anche i raggiunti limiti di età, le dimissioni,  la morte,  l’inosservanza dello Statuto  sono cause della cessazione della qualità  di socio.

ART.    44

E’  prevista anche la sospensione  temporanea e l’espulsione del socio  da parte del Consiglio Direttivo  in caso di recidiva nel ritardato pagamento della quota associativa,  di inosservanza dello Statuto  e per gravi ed evidenti  motivi  pubblici e morali.

ART.    45

La cessazione della qualità di socio  non dà diritto a nessun tipo di rimborso  dei  versamenti  effettuati.

 

DEL  PATRIMONIO  DELL’ASSOCIAZIONE

ART.    46

Il Patrimonio Sociale è costituito dalle quote associative annue,  dai contributi dei Sostenitori,  dagli interessi attivi  e dai beni eventualmente acquisiti.  Tutto ciò  costituisce il Fondo Comune  che deve essere impiegato esclusivamente per finalità  associative.  I creditori a qualsiasi titolo non possono vantare diritti su di esso.

E’ vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le somme versate,  facenti parte del Fondo Comune,  non possono venire liquidate o ripartite tra i soci  per i quali il Fondo è indisponibile.

Le quote e i contributi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART.    47

In caso di scioglimento della Associazione su proposta del Consiglio Direttivo allargato, dopo il voto favorevole dell’Assemblea Generale,  i beni facenti parte del Fondo Comune dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DEGLI  SCOPI

ART.    48

L’Agifar MN si costituisce non a fini di lucro,  ma per migliorare la preparazione culturale e professionale del laureato e dello studente.  A tal fine si prefigge di organizzare corsi,  congressi,  seminari ,  aggiornamenti  e di parteciparvi.  Cerca ,  inoltre ,  di stimolare la professionalità  dei soci,  dei titolari e non titolari di farmacia,  utilizzando qualsiasi tipo di iniziativa.

ART.    49

L’Agifar Mantova si prefigge di instaurare e favorire relazioni di collaborazione tra i soci stessi,  con le Agifar nazionali ed europee,  promuovendo anche iniziative turistiche,  sportive e  ricreative;  con le organizzazioni dei farmacisti  sviluppando anche una funzione propositiva.  Dove possibile,  l’Agifar promuove forme di collaborazione con  medici,  ospedali,  A.S.L. e università  al fine di collegare tra loro le organizzazioni che lavorano direttamente o indirettamente nel campo farmaceutico- sanitario. 

Può, inoltre,  ricercare forme di sponsorizzazione o di sovvenzione presso industrie, ditte, grossisti,  associazioni  per il tramite di informatori medico-scentifici,  rappresentanti,  soci.

ART.    50

L’Agifar Mantova si prefigge di favorire tra i soci una conoscenza più approfondita dei problemi locali e nazionali della categoria.

ART.    51

L’Agifar Mantova provvede a sviluppare gli scopi che Le sono propri e ad adottare provvedimenti e norme nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Interno mantenendo piena autonomia ed indipendenza nelle iniziative e nelle decisioni, sviluppando nel contempo con l’Ordine dei Farmacisti di Mantova e/o con l’Associazione dei Titolari di Farmacia di Mantova  forme di collaborazione e,  ove possibile, di complementarietà.

ART.    52

Per quanto non previsto dal presente Regolamento Interno  si fa riferimento allo Statuto in primis,  al Codice Civile  e alle leggi vigenti .