Regolamento per l’uso della saletta riunioni

dell’Ordine dei Farmacisti di Mantova


 

 

Art.1

Si intende con "saletta riunioni" dell’Ordine dei Farmacisti di Mantova il locale sito in via Marangoni 18 al piano semi-interrato. Il locale è in locazione e gli arredi presenti sono di proprietà dell’Ordine, ad esclusione dell’armadietto della biblioteca e del suo contenuto che sono di proprietà dell’Associazione Giovani Farmacisti di Mantova. Tale locale è di norma tenuto chiuso a chiave. Le chiavi sono tenute dal personale della Segreteria dell’Ordine, dal Presidente dell’Ordine e da un membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti indicato dal Presidente stesso.

 

Art.2

La saletta riunioni è destinata alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli iscritti. La saletta viene inoltre utilizzata dal personale e dai membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti per ogni attività relativa alle funzioni e ai servizi dell’Ordine e ai servizi di segreteria.

 

Art.3

La saletta riunioni è anche sede della Biblioteca dell’Associazione Giovani Farmacisti di Mantova; l’accesso a tale servizio è consentito negli orari di apertura della segreteria dell’ordine e le modalità di accesso sono sancite da un apposito regolamento dell’Associazione stessa.

 

Art.4

Le Associazioni di categoria e le Associazioni non a fini di lucro possono chiedere l’uso saltuario della saletta riunioni facendone annualmente richiesta scritta al Presidente dell’Ordine. Il Presidente dell’Associazione richiedente deve risultare iscritto all’Albo dei Farmacisti di Mantova.

La domanda deve essere firmata dal Presidente dell’Associazione che fa richiesta, che deve indicare contestualmente un eventuale delegato per il ritiro delle chiavi; tale persona deve essere socia dell’Associazione che presenta la domanda e iscritto all’Albo. Nella domanda deve essere espressamente indicata l’accettazione del presente Regolamento. Tale richiesta va rinnovata entro il mese di Marzo di ogni anno.

 

Art. 5

Il Presidente dell’Ordine, sentito il parere del Consiglio, accetta o respinge tale domanda entro 60 giorni dalla data della stessa.

 

Art. 6

Se la domanda è stata accettata, ogni volta che l’associazione intende usufruire della saletta ne deve fare richiesta telefonica alla Segreteria dell’Ordine almeno 7 giorni prima. Entro due giorni il personale della segreteria informa della richiesta il Presidente dell’Ordine, o in sua assenza il vice-presidente, e accerta la disponibilità della saletta. Trascorsi i due giorni è compito del richiedente ricontattare la segreteria per avere risposta.

In caso di risposta positiva, il giorno stesso per il quale è richiesto l’uso della saletta il Presidente dell’Associazione richiedente o il delegato indicato nella domanda di cui all’Art.4 potranno ritirare la chiave presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura, firmando una apposita ricevuta. Le chiavi dovranno essere riconsegnate tassativamente alla segreteria il giorno successivo a quello della consegna. Nel caso la segreteria fosse chiusa le chiavi dovranno essere consegnate al Presidente dell’Ordine entro gli stessi termini. Nel caso il giorno richiesto per l’uso della saletta sia festivo, le chiavi della saletta potranno essere prelevate il primo giorno precedente non festivo e comunque riconsegnate tassativamente alla segreteria e al Presidente dell’Ordine il giorno successivo all’utilizzo della saletta.

 

Art.7

Il Presidente dell’Associazione richiedente è responsabile dell’uso della saletta, del suo stato e del suo contenuto per tutto il tempo che ha in consegna le chiavi.

 

Art.8

Gli usi previsti all’Art.2 sono prioritari rispetto ad ogni altro uso e possono portare ad una revoca della disponibilità anche senza preavviso.

 

Art.9

La domanda di uso saltuario di cui all’Art.4 ha validità fino al marzo successivo all’anno della richiesta. L’accettazione della domanda può essere revocata dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in caso di: non rispetto del presente regolamento, condotta non conforme alla deontologia professionale e al codice civile, danneggiamento al locale e alle suppellettili. Il Presidente dell’Ordine può temporaneamente sospendere l’uso della saletta per gravi motivi, in attesa delle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

Art.10

Il personale di segreteria si serve di una agenda, o similare, per verificare la disponibilità della saletta. Su tale agenda verrà di volta in volta apposta la firma per ricevuta di chi ritira le chiavi come previsto dall’Art.6, la data e l’ora e successivamente verrà annotata la riconsegna delle chiavi con verifica dello stato del locale.

 

 

Art.11

E’ espressamente vietato fare copia delle chiavi della saletta senza autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo. La mancata osservazione di questa norma determina l’avvio di un procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine a carico del Presidente dell’Associazione richiedente o del delegato indicato nella domanda d’uso saltuario. 

 

Art.12

L’uso della saletta per quanto indicato negli art. 4 e successivi ha carattere saltuario e non comporta acquisizione di alcun diritto.

 

Art.13

Il presente regolamento è depositato presso la segreteria dell’Ordine dove ogni iscritto all’Albo può prenderne visione, eventuali copie sono soggette ai diritti di segreteria.

 

Art.14

Un uso improprio della saletta riunioni può configurare un reato perseguibile dall’Autorità Giudiziaria secondo le leggi vigenti.

 

 

 

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ordine in data 24 Gennaio 2000.