Ordine dei Farmacisti della provincia di Mantova |
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Il Regolamento delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali |
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ART. 2
Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti e' liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.
La dispensazione dei medicinali agli assistiti e' riservata esclusivamente alle farmacie e ai dispensari aperti al pubblico, ai sensi e nei limiti della legislazione vigente. Le farmacie erogano, altresi', prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nei limiti previsti dai livelli di assistenza.
Saranno individuate attraverso gli accordi regionali previste dal D.L.vo n. 502/92, art. 8, comma 2, lett. e) modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate al miglioramento dell'assistenza, definendo, con i rappresentanti della categoria, le relative condizioni economiche. In particolare, le Regioni, nell'ambito degli accordi stipulati a livello locale, si avvalgono delle farmacie aperte al pubblico per lo svolgimento dei seguenti servizi:
ART. 3
Le farmacie erogano l'assistenza su presentazione della ricetta medica, redatta sugli appositi moduli validi per il S.S.N. nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci.
Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.
ART. 4
Per i medicinali l'Ente erogatore corrisponde alla farmacia il prezzo del prodotto erogato al netto delle eventuali quote di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e delle trattenute convenzionali e di legge.
Ai fini della liquidazione, la farmacia e' tenuta alla presentazione della ricetta corredata dalla documentazione, bollino, fustellato, etc. comprovante l'avvenuta consegna all'assistito o, a seconda dei casi previsti dalla normativa o dalle modalità concordate a livello regionale, di altra documentazione.
La ricetta redatta a cura del medico e' spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:
ART. 5
La ricetta può contenere la prescrizione di medicinali, ovvero prodotti dietetici, presidi medico chirurgici ed altri prodotti sanitari entro i limiti quali quantitativi e le modalita' stabilite dal comma 1 dell'art. 3.
ART. 6
Qualora il farmacista spedisca una ricetta recante la prescrizione di medicinale che risulti mancante della indicazione del dosaggio oppure della forma farmaceutica, dovra' riportare sulla ricetta stessa apposita annotazione. Quanto disposto dal presente comma non può essere applicato per quelle ricette contenenti medicinali per i quali una specifica normativa renda obbligatorio, ai fini della validità della ricetta, l'indicazione da parte del medico di determinati elementi.
Qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o nel caso in cui la farmacia ne risulti sprovvista il farmacista puo' consegnare altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica che abbia prezzo uguale o inferiore per il Servizio Sanitario Nazionale.
Nei casi di urgenza assoluta o manifesta il farmacista consegna altro medicinale di uguale composizione e di pari indicazione terapeutica.
Ai fini del rimborso nelle evenienze di cui ai precedenti commi 2 e 3 il farmacista annotera' sulla ricetta le circostanze della modifica nella spedizione.
I casi non sufficientemente motivati di ricorso alle norme di cui ai commi 2 e 3 saranno sottoposti all'esame della Commissione di cui all'art. 10.
ART. 7
La farmacia appone sulle ricette che spedisce, la data e il proprio timbro dal quale siano rilevabili l'ubicazione ed il numero distintivo della farmacia stessa.
La farmacia, inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, della legge 11 luglio 1977 n. 395 e successive norme di legge, applica sulle ricette il bollino a lettura ottica staccato dalla confezione consegnata, ovvero quant'altro eventualmente previsto secondo le modalita' concordate a livello regionale ai sensi del comma 2, art. 4 del presente accordo che costituiscono di per se' tariffazione delle specialita' medicinali.
Tali adempimenti debbono essere eseguiti all'atto della spedizione della ricetta e comunque entro il giorno successivo a quello di spedizione.
Le ricette eventualmente mancanti del bollino verranno sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 10.
In caso di un eventuale mancato ritiro di parte dei prodotti prescritti, la farmacia e' tenuta a riportare sulla ricetta idonea indicazione anche depennando quanto non consegnato.
ART. 8
Ai fini del pagamento la farmacia consegna le ricette e il relativo documento contabile secondo le modalita' concordate a livello regionale entro il giorno 5 del mese successivo a quello di spedizione. La consegna delle ricette, unitamente al documento contabile di cui al presente comma, oltre il termine stabilito comporta un ritardo nel pagamento entro tempi da concordare a livello regionale.
A decorrere dal 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente accordo, le farmacie consegneranno entro il mese successivo a quello di spedizione per il tramite di Federfarma le farmacie private aderenti, le farmacie pubbliche per il tramite della loro Associazione, direttamente le farmacie non aderenti un idoneo supporto informatico contenente i dati rilevati con penna ottica dal fustello al fine di consentire alla Parte pubblica il tempestivo utilizzo. In sede di accordi regionali potr a' essere concordata la fornitura di ulteriori dati.
Il documento contabile deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della farmacia che ne assume completa responsabilita'. Le ricette intestate ad assistiti provenienti da altre Regioni devono essere raggruppate separatamente per consentire la compensazione della mobilità sanitaria interregionale ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 502/92 così come modificato dal D.L.vo n. 517/93.
E' riconosciuto alle farmacie la corresponsione di un acconto, da richiedersi entro il giorno 5 del mese di gennaio di ciascun anno con la presentazione del documento contabile di cui al comma 1, nella misura pari al 50% di un dodicesimo dei corrispettivi dovuti dal S.S.N. a fronte delle ricette spedite nell'anno precedente. L'effettivo pagamento dell'importo cosi' determinato va effettuato di norma entro il 28 febbraio e comunque entro il I trimestre dell'anno in corso. In sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto. I singoli accordi regionali possono definire modalita' diverse di erogazione dell'acconto.
I tempi per la liquidazione delle competenze dovute alle farmacie sono individuati secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. In ogni caso il termine ultimo per l'effettiva corresponsione dell'importo relativo alle ricette spedite il mese precedente, sulla base del documento contabile di cui al comma 1, e' comunque fissato nell'ultimo giorno di ciascun mese. Gli accordi regionali dovranno tener conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni laddove, superato il termine fissato per il pagamento del dovuto alle farmacie, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali. L'acconto di cui al precedente comma 4 costituisce anticipazione del corrispettivo dovuto alla farmacia come sorte capitale.
Gli accordi regionali possono prevedere la facolta' del creditore di avvalersi di istituti finanziari o di credito per l'incasso delle proprie competenze nei confronti dell'ente erogatore.
Qualora a seguito di controlli effettuati si rendesse necessario procedere ad operazioni di accredito o di addebito, le stesse saranno comunicate alle farmacie alla definizione dell'eventuale contenzioso e dalle stesse contabilizzate sulle competenze maturate, nel mese successivo a quello della comunicazione.
ART. 9
Allo scopo di acquisire elementi e rilevare dati sull'erogazione dell'assistenza sanitaria nel settore farmaceutico, i farmacisti accreditati dalle Aziende U.S.L., hanno facolta' di prendere visione, presso la farmacia, delle ricette spedite e di farne eventuale copia.
Le operazioni di cui al precedente comma potranno essere differite, a richiesta del farmacista ad altro orario, compreso quello della chiusura diurna della farmacia stessa.
Le ricette eventualmente non conservate in farmacia dovranno essere messe a disposizione dei funzionari incaricati nel piu' breve tempo possibile e comunque non oltre le 24 ore. I1 farmacista e' inoltre tenuto a comunicare alla Azienda di competenza il luogo di giacenza delle ricette eventualmente non conservate in farmacia.
Le rilevate inosservanze convenzionali dovranno essere comunicate al titolare della farmacia a cura della Azienda entro 30 giorni.
La farmacia ha diritto a produrre le proprie controdeduzioni, chiarimenti e spiegazioni per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricezione della contestazione scritta.
Nel caso che i chiarimenti e le spiegazioni forniti non siano ritenuti esaustivi, l'Azienda U.S.L. puo' chiedere il deferimento della farmacia con le procedure di cui all'art. 10.
ART. 10
Presso ogni Azienda o Consorzio tra Aziende costituite nell'ambito della stessa provincia e' istituita una Commissione Farmaceutica così composta:
ART. 11
Presso ogni Regione Assessorato alla Sanita' e' istituita la Commissione Farmaceutica Regionale con le funzioni di:
a) risolvere le difformita' interpretative che possono insorgere in ordine all'applicazione del presente accordo;
b) formulare proposte per quanto concerne gli indirizzi ed il coordinamento dell'assistenza farmaceutica regionale;
c) individuare i temi per l'aggiornamento professionale della categoria.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale e' cosi' composta:
a - Assessorato alla Sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b - tre farmacisti dipendenti designati dalla Regione di cui uno del servizio farmaceutico regionale;
c - quattro titolari di farmacia di cui uno rurale designati dalla Federfarma e, nelle regioni ove esistano farmacie pubbliche, nel numero di tre designati da Federfarma e di uno da Fiamclaf/Pubblifarm.
Allorche' la Commissione si riunisce per esaminare i provvedimenti di cui all'art. 10, comma 16, adottati dalla Commissione Aziendale, la sua composizione prevede, oltre ai componenti di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, 4 titolari di farmacia privata designati dalla Federfarma, di cui 1 rurale, sostituiti da 4 farmacisti designati da Fiamclaf/Pubblifarm allorche' il caso sottoposto alla suddetta Commissione riguardi una farmacia pubblica.
La funzione di segreteria e' assicurata dal Servizio Farmaceutico Regionale.
Per quanto riguarda le competenze di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, la Commissione e' convocata dal Presidente almeno 3 volte 1'anno e, comunque, tutte le volte che gli venga fatta richiesta da almeno 3 componenti.
Le decisioni della Commissione hanno carattere definitivo.
Le decisioni adottate dalla Commissione vengono comunicate all'azienda che le notifichera' alla farmacia interessata e alla commissione di cui all'art. 10 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Commissione dura in carica per il periodo di validita' del presente accordo e i suoi componenti sono sostituibili in ogni momento su richiesta motivata dalla parte che li ha designati.
ART. 12
Le riunioni delle Commissioni Farmaceutiche Aziendali e Regionali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti effettivi.
Le suddette Commissioni deliberano a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
Per tutto quanto riguarda il funzionamento delle Commissioni, le parti lo rinviano ad apposito regolamento che fa parte integrante del presente accordo.
ART. 13
Con decreto del Ministro della Sanita' e' istituto nell'ambito del Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale, un'Osservatorio Consultivo Permanente che ha il compito:
ART. 14
La riscossione delle quote sindacali per la Federfarma e per le Organizzazioni Sindacali territoriali ad essa aderenti avviene su delega del titolare di farmacia rilasciata alla Azienda U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei suddetti sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
Le farmacie pubbliche, con atto deliberativo di adesione alla FIAMCLAF o PUBBLIFARM, delegano le Aziende U.S.S.L. a trattenere e a versare alle predette federazioni, quale quota sindacale, il contributo associativo stabilito dalle stesse organizzazioni.
ART. 15
Alle spese per il funzionamento delle Commissioni previste dal presente accordo, per il finanziamento di corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale ovvero di altri servizi che Federfarma, Fiamclaf e Pubblifarm - ciascuno per la parte di competenza - intendano attivare congiuntamente o disgiuntamente in favore delle farmacie rispettivamente loro associate nonche' per la realizzazione di studi, indagini, accertamenti e quanto altro necessario per l'attuazione ed il rinnovo del presente accordo, si provvede per la parte di competenza delle farmacie, mediante una ritenuta dello 0,02% posta a carico delle farmacie, sull'ammontare lordo della spesa farmaceutica meno lo sconto di legge relativa all'assistenza diretta, contabilizzata ai sensi dell'art. 8.
Ciascuna Azienda U.S.L. provvederà a contabilizzare lo 0,02% di competenza delle farmacie private separatamente da quello delle farmacie pubbliche e verserà contestualmente al pagamento delle spettanze alle farmacie dette somme, unitamente all'elenco delle farmacie cui le medesime si riferiscono, per le farmacie private, su uno specifico fondo nazionale, gestito dalla Federfarma, e per le farmacie pubbliche direttamente alle loro Associazioni firmatarie.
ART. 16
Nel settore dell'assistenza farmaceutica e' prestazione indispensabile ai sensi della legge n. 146/90, art. 2, comma 2, l'erogazione, secondo le procedure e le norme previste dal presente accordo, dei medicinali compresi nella fascia A inseriti in un elenco di principi attivi che sar a' concordato negli accordi a livello regionale.
L'azione dei titolari di farmacia di richiedere il diretto pagamento agli assistiti di medicinali inclusi nel Prontuario Terapeutico e loro prescritti sull'apposito modulo-ricetta e' esercitato, ai sensi del comma 5 del citato art. 2 della legge n. 146/90, con preavviso minimo di 10 giorni per i motivi indicati nel comma stesso tra cui lo svolgimento da parte delle Amministrazioni competenti Regioni e Governo di eventuali tentativi di composizione della azione. I soggetti che promuovono predetta azione, contestualmente al preavviso, indicano anche la durata dell'azione medesima.
I titolari di farmacia che si astengano dall'erogazione del Servizio Farmaceutico convenzionato in violazione delle norme del presente articolo sono deferiti alla Commissione di cui all'art. 10 che adottera' le sanzioni previste secondo le procedure stabilite in detto articolo.
Le OO.SS. si impegnano a non effettuare la citata azione dei titolari di farmacia:
a) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali.
La spedizione delle ricette agli assistiti del S.S.N. dietro pagamento diretto da parte degli stessi del relativo onere avverra' secondo le seguenti modalita':
ART. 17
Le farmacie nello svolgimento della funzione di servizio pubblico sociale ed essenziale loro affidata dalla legge, e le loro organizzazioni sindacali, oltre a quanto gia' espressamente previsto dal precedente art. 2 partecipano e collaborano ai programmi di medicina preventiva, di informazione e di educazione sanitaria indetti dalla Regione e dalle Aziende, con particolare riferimento al settore dell'assistenza farmaceutica.
Le farmacie e le organizzazioni sindacali locali operano in stretto contatto e collaborano con le Aziende e le Regioni di cui al comma 1, al fine di realizzare i seguenti obiettivi:
a) diffusione capillare dell'informazione e della documentazione sul farmaco, sull'attivita', indicazioni e controindicazioni dei farmaci in generale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 29 e 31 della legge n. 833 del 1978;
b) indicazioni o;adeguate ed attinenti) agli assistiti sull'uso specifico dei farmaci prescritti e somministrati;
c) partecipazione a gruppi di lavoro ed a equipe per la realizzazione dei programmi di informazione ed educazione sanitaria;
d) partecipazione e collaborazione ad iniziative di aggiornamento professionale indette dalla Regione;
e) collaborazione per l'acquisizione di dati ed elementi ritenuti necessari all'indagine epidemiologica e statistica, alla formulazione dei programmi e degli interventi di medicina preventiva e curativa;
f) disponibilita' alla prestazione della propria opera e attivita' professionale, su richiesta della Regione o dell'Azienda, presso i servizi pubblici del territorio;
g) predisposizione di un sistema di segnalazione immediata alla utenza di comunicazioni concernenti i servizi urgenti di guardia medica e farmaceutica in zona;
h) collaborazione ad iniziative di educazione alimentare inerenti la dietetica infantile e senile, di corretti regimi alimentari degli adulti, la dietoterapia, la idroterapia, le conseguenze di alcoolismo e tabagismo;
i) vigilanza in ogni caso in cui si possono presumere tentativi di induzione all'uso delle droghe e sostanze comunque nocive.
Le predette forme di collaborazione debbono essere regolamentate negli accordi regionali.
A decorrere dal mese successivo a quello di pubblicazione del D.P.R. che rende esecutivo il presente accordo per gli adempimenti extra professionali posti a carico delle farmacie, le Aziende U.S.L. verseranno all' ENPAF, a titolo di contributo a favore dei titolari di farmacia privata, un importo pari allo 0,15% della spesa sostenuta nell'anno 1986 dal S.S.N. per l'erogazione delle prestazioni farmaceutiche in forma diretta ai sensi del presente accordo. Detto importo e' destinato ai titolari di farmacia in quota pro-capite. Il suddetto contributo viene altresi' corrisposto dalle Aziende alle farmacie pubbliche che d'intesa con le loro Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo, individuano programmi di utilizzo.
Il contributo di cui al comma 4 e' versato al1'ENPAF e alle farmacie pubbliche trimestralmente e comunque entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.
ART. 18
Il presente accordo ha durata triennale e scade il 31.12.1997.
NORME FINALI
Le parti convengono, che nelle more della definizione degli accordi regionali di cui al presente accordo, le modalità di presentazione delle ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi sono disciplinati dalle norme contenute nell'art. 9 del D.P.R. 21. 2. 1989 n. 94.
Al fine di evitare soluzioni di continuita' della disciplina del presente Accordo regolante il servizio farmaceutico convenzionato, i relativi effetti si intendono, comunque, prorogati oltre la data di scadenza fino alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo.
NORMA TRANSITORIA
Sino all'entrata in vigore delle disposizioni del presente accordo i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le farmacie restano disciplinati dall'accordo di cui al D.P.R. 21.2.1989 n. 94.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.1
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo chiedono al Ministro della Sanita', qualora adotti i provvedimenti amministrativi di variazione degli elementi dell'autorizzazione all'ammissione in commercio di medicinali prescrivibili a carico del S.S.N., di autorizzare le farmacie a continuare ad esitare i predetti medicinali nelle confezioni precedenti alla variazione fino ad esaurimento delle scorte, purche' a cio' non ostino motivi di salute pubblica esplicitamente richiamati nel relativo provvedimento ministeriale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.2
La Federfarma in relazione al disposto di cui all'art. 8, 2° comma, del presente accordo, si impegna a fornire all'autorita' regionale competente, per il tramite delle proprie organizzazioni territoriali, l'elenco delle farmacie informatizzate in grado di trasmettere, alla data di entrata in vigore del presente accordo, il dischetto contenente i dati rilevati con penna ottica, relativamente al fustello del medicinale spedito.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.3
La Federfarrna dichiara la propria disponibilita' a fornire la forma gratuita, alla data di entrata in vigore del presente accordo, la propria banca dati con i relativi aggiornamenti alle Commissioni aziendali di cui all'art. 10 del presente accordo con l'obiettivo comune con la rappresentanza regionale di consentire ai suddetti organismi di acquisire dati e informazioni in tempi reali, e soprattutto omogenei ed uniformi sul territorio nazionale.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.4
In relazione all'art. 14 la Federfarma precisa che, per assicurare la continuità della riscossione delle quote sindacali, restano valide le deleghe dei titolari di farmacia gia' rilasciate. Salvo espressa comunicazione contraria da inviarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le farmacie private rappresentate dalla Federfarma delegano le A.S.L. a trattenere e a versare alla predetta Federazione ed alle Organizzazioni sindacali territoriali ad essa aderenti le attuali quote sindacali determinate nell'attuale misura percentuale dell'importo lordo delle ricette spedite, esposto nella distinta contabile riepilogativa.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.5
La FIAMCLAF e la PUBBLIFARM in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 e dall'art. 7, comma 4, concernenti rispettivamente la riconsegna alla farmacia delle ricette mancanti della firma del medico per la regolarizzazione e la sottoposizione alla Commissione farmaceutica aziendale delle ricette mancanti del bollino a lettura ottica, chiedono che siano interessati l'Osservatorio di cui all'art. 13 e le Commissioni di cui agli artt. 10 e 11 dell'accordo, per gli interventi di competenza, nel caso di ripetute segnalazioni delle predette irregolarita'.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.6
La Regione Toscana in relazione all'ex art. 20 D.P.R. 94/89, relativo al contributo previdenziale dello 0,15% a favore dell'ENPAF; gia' oggetto di specifica impugnativa da parte della Regione medesima avanti al TAR del Lazio (ricorso R.G. 1462/89, I Sez.), ribadisce il proprio orientamento contrario a che tale contributo gravi sul S.S.N., in attesa dell'emanazione della sentenza di merito.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.7
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo ribadiscono, alla luce della normativa vigente, che errori sulla compilazione della ricetta relativi alla non corretta indicazione delle note limitative e/o del diritto all'esenzione dell'assistito sono interamente riconducibili alla responsabilità del medico prescrittore con esonero di ogni addebito a carico del farmacista.
DICHIARAZIONE A VERBALE N.8
Le parti firmatarie del presente accordo concordano sulla opportunita' che attraverso un provvedimento legislativo venga disciplinato il Servizio di Guardia Farmaceutica sul territorio nazionale con particolare riferimento alle farmacie rurali.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.1
In relazione all'art. 2, comma 3, del presente accordo, le Parti concordano che qualora sorga contestazione tra farmacie e aziende in merito alla distribuzione dei prodotti in assistenza integrativa, nella valutazione da parte della Commissione Farmaceutica devono essere comparati i costi e la qualita' delle prestazioni rese dalle farmacie con quelli delle strutture delle Aziende, in cui vanno ricompresi gli oneri relativi al personale impegnato dalla fase di acquisto alla distribuzione, allo stoccaggio, alle procedure di gara nonché agli oneri correlati, quali premi incentivanti etc.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.2
Le parti firmatarie del presente accordo dichiarano la loro disponibilit a' affinche' la rappresentativita' numerica delle farmacie pubbliche e private negli Organi collegiali di cui all'accordo resti invariata anche a seguito di modifiche dello scenario associativo attuale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.3
Le parti riconoscono l'utilita' che eventuali questioni interpretative ed applicative aventi rilevanza generale nonche' problemi scaturenti da provvedimenti legislativi, pronunce della magistratura ecc., i quali incidano direttamente sulla disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall'accordo siano demandate all'Osservatorio nazionale di cui all'art. 13. Nelle more dell'attivazione dell'Osservatorio medesimo le parti s'impegnano ad attivare apposito tavolo al fine di dare soluzioni applicative ed interpretative all'Accordo stesso, alla luce di quanto previsto nella presente dichiarazione.