Statuto dell'AGIFAR Mantova


Denominazione, sede e scopi

Art. 1 L'Associazione Giovani Farmacisti Mantovani , detta anche , piu' semplicemente , AGIFAR MANTOVA. ha sede legale in Mantova , via Marangoni 18.

Art. 2 L'Agifar Mantova si costituisce non a fine di lucro , ma per migliorare la preparazione culturale e professionale del giovane laureato e dello studente in Farmacia e in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, e per unire i soci a livello provinciale, a livello regionale e a livello nazionale.

Proprio a tal fine, essa si prefigge di:

E' escluso l'esercizio di qualsiasi fine di lucro.

Degli Associati e delle Modalita' di Ammissione

Art. 3 Possono associarsi all'Agifar di Mantova tutti i dottori in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche laureati in Italia o all'estero che non abbiano compiuto il 38°mo anno di eta' e tutti gli studenti iscritti al corso di laurea in Farmacia o C.T.F., purche' il numero totale degli studenti gia' iscritti all'Agifar Mantova non superi il 30% degli iscritti totali.

Art. 4 La domanda di iscrizione sara' redatta per iscritto dall'interessato ed indirizzata al Consiglio Direttivo dell'Agifar Mantova e dovra' essere corredata da certificato di iscrizione in carta libera all'Albo o , per gli studenti , all'Universita'. Si ritiene valida anche la fotocopia dei suddetti documenti . Il Consiglio ha facolta' di respingere la domanda ove non siano rispettati i requisiti formali di ammissione . La decisione del Consiglio e' inappellabile . Con l'iscrizione l'associato si impegna a rispettare lo Statuto e i relativi regolamenti , nonche' a partecipare attivamente alle iniziative intraprese per il conseguimento degli scopi associativi . Si impegna , inoltre , a versare la quota annuale di adesione proposta dal Consiglio Direttivo , e approvata dall'Assemblea Generale, durante l'Assemblea Ordinaria di fine anno.

La qualifica di associato e' rinnovata di anno in anno ( sussistendo i requisiti dell'Articolo 3 ) , salvo dimissioni presentate entro il 1 Dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferiscono . La conferma dell'appartenenza all'Associazione comporta l'obbligo del pagamento della quota di adesione.

Degli organi dell'Agifar Mantova

Art. 5 Gli organi dell'Agifar Mantova sono :

Il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica due anni; sono eletti separatamente e in modo diretto a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale. In seguito i membri eletti del Consiglio Direttivo definiscono tra loro le cariche. I due Collegi eleggono poi al loro interno il rispettivo Presidente.

Le elezioni si baseranno su singole candidature . La validita' della votazione in prima convocazione richiede la maggioranza assoluta degli iscritti , mentre in seconda convocazione non necessita della maggioranza degli iscritti . Sono ammesse tre deleghe per ogni votante . In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, saranno eletti il o i candidati piu' anziani di eta'. Il Tesoriere deve depositare presso la sede dell'Associazione il rendiconto ed il bilancio preventivo entro i 15 giorni precedenti l'Assemblea Generale Ordinaria, in modo da poter essere visionati liberamente da ciascun associato.

L'Assemblea Generale dei Soci ha funzioni elettive e propositive . Deve approvare a fine anno il bilancio dell'anno precedente e la quota associativa . Spettano all'Assemblea approvare le modifiche di Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. Per modificare lo statuto e sciogliere l'Associazione occorre la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea Generale e' convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo , purche' in Italia , mediante avviso spedito a tutti gli associati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale . L'Assemblea Generale e' convocata una volta all'anno ( la data e' stabilita dal Consiglio Direttivo ) ed inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno.

Al Collegio dei Probiviri compete l'officio di dirimere tutte le controversie interne ai soci e tra questi e l'Associazione e i suoi organi , con l'esclusione di ogni altra giurisdizione ( salvo le riserve di legge a favore dell'Autorita' Giudiziaria ) . I Probiviri giudicheranno in base ad equita' senza formalita' di procedimento , salvo il rispetto del principio del contraddittorio , con lodo inappellabile .

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di controllare la gestione dell'Associazione e in particolare la regolarita' della stesura dei bilanci , delle scritture contabili , delle registrazioni sui libri sociali tenute dal tesoriere , ed eventualmente parteciparvi.

Art. 6 I soci possono essere solo soci effettivi: sono tali gli associati in regola con le contribuzioni ed hanno diritto di voto attivo e passivo ; usufruiscono dei servizi e delle strutture dell'Associazione.

Art. 7 Sono definiti Sostenitori coloro che non possiedono i requisiti previsti dall'Art. 3 dello Statuto e versano un contributo annuo pari almeno alla quota associativa; condividono le finalita' dell'Associazione. Non hanno diritto di voto ne' attivo, ne' passivo; possono partecipare alla vita dell'Associazione ed esprimere il proprio parere sugli argomenti trattati.

Art. 8 Sono definiti Benemeriti coloro che, anche non possedendo i requisiti previsti dall'articolo 3, per decisione unanime del Consiglio Direttivo ricevono tale riconoscimento; sono invitati a partecipare alla vita dell'Associazione; non hanno diritto di voto ne' attivo, ne' passivo; non hanno obbligo di versamento di alcun contributo.

Art. 9 Sono cause di cessazione dalla qualita' di socio :

In caso di inosservanza dello Statuto o per gravi ed evidenti pubblici motivi , il Consiglio Direttivo puo' deliberare la sospensione temporanea ( determinandone la durata ) o l'espulsione del socio . La cessazione della qualita' di socio per qualsiasi titolo non da' diritto al rimborso dei versamenti , ne' a liquidazioni di somme o ripartizioni di beni facenti parte del Fondo Comune che e' indisponibile per i soci.

Del patrimonio dell'Associazione

Art. 10 Il patrimonio sociale e' costituito dalle quote associative, dai contributi dei sostenitori, dagli interessi attivi e dai beni altrimenti acquisiti. Il fondo e' comune. E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le quote e i contributi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte. I creditori degli associati, i loro eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, non possono vantare diritti sul fondo comune . Il Fondo Comune non puo' essere impiegato per finalita' diverse da quelle associative.

Dello scioglimento dell'Associazione

Art. 11 In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo cio' avvenga, i beni facenti parte del Fondo Comune dovranno essere devoluti ad altra Associazione con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662, o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 12 Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.