Farmacisti della provincia di Mantova

Articolo 35  D.P.R. n.221 del 05 Aprile 1950

 

TITOLO I      ALBO PROFESSIONALE

ART. 1   Reiscrizione farmacisti cancellati per morosita'

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine puo' procedere, su domanda dell'interessato, alla reiscrizione, con effetto retroattivo, del farmacista cancellato per morosita', a condizione che questo effettui il pagamento di tutti i contributi arretrati di cui agli artt. 4,14 e 21 del D.L. C.P.S. 13 Settembre 1946 n.233 nonche' di quelli dovuti per l'anno in corso, allegando alla domanda copia delle relative ricevute.
L'iscrizione retroattiva non costituisce sanatoria di eventuale esercizio abusivo della professione sanitaria.

ART. 2   Cancellazione: audizione dell'interessato

Nei casi di cancellazione dall'Albo da operarsi ai sensi dell'art. 11 D.L.C.P.S. 13 Settembre 1946 n.233 lettere a), b), c), f), la notifica dalla data fissata per l'audizione dell'interessato, prevista all'art. 11 comma 2 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221, e' eseguita alla residenza risultante all'ufficio anagrafico del Comune indicato dall'interessato all'atto dell'iscrizione all'Albo o in successive dichiarazioni di cambiamento di residenza.

TITOLO II      ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI

CAPO I   Adunanze ordinarie e straordinarie

ART. 3   Attribuzioni

All'Assemblea degli iscritti, oltre ai compiti specificamente previsti dalla legge, spetta deliberare in merito alle spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte con il fondo per le spese impreviste.

ART. 4   Convocazione

Il Presidente cura la trasmissione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea degli iscritti, che va spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione.
A tal fine, oltre che tramite il servizio postale ordinario, l'avviso stesso potra' essere spedito a mano o a mezzo delle agenzie di recapito, nel rispetto delle norme vigenti in materia di recapito della corrispondenza.
Quando si tratti di assemblee elettorali, l'avviso dovra' essere spedito con lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data della riunione.
Per le adunanze straordinarie e' prevista anche la convocazione d'urgenza.
Nel caso di convocazione a richiesta degli iscritti, il Presidente e' tenuto a indirla entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere chiaramente indicati l'ora, il giorno, il mese, l'anno e il luogo dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonche' gli argomenti posti all'ordine del giorno dei lavori.
Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere un intervallo di almeno un giorno.

ART. 5   Adunanze: presidenza e direzione lavori

Le adunanze dell'Assemblea degli iscritti sono presiedute dal Presidente dell'Ordine o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
Disimpegna le funzioni di segretario il Segretario dell'Ordine.
Il Presidente dirige i lavori dell'adunanza, regola la discussione, mantiene l'ordine e fa osservare le leggi e i regolamenti.
Ha facolta' di richiamare all'ordine i componenti che turbino il regolare svolgimento dei lavori e, nei casi piu' gravi, di allontanarli dall'aula.
Ha facolta' di sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

ART. 6   Adunanze: numero legale e processo verbale

All'ora fissata, il Presidente dichiara aperta la seduta e verifica se si sia raggiunto il numero legale richiesto per validita' dell'adunanza, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 5 Aprile 1950 n.221.
In mancanza del numero legale, toglie la seduta, fa redigere il relativo verbale e rinvia l'adunanza alla data di seconda convocazione, preventivamente fissata.
Constatata la validita' dell'adunanza, il Presidente sottopone ad approvazione il processo verbale della seduta precedente.
Quando sul processo verbale non vi siano osservazioni, esso si intende approvato senza votazione.
Occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata e seduta.
Dopo l'approvazione del verbale, il Presidente da' notizia delle eventuali variazioni dell'ordien del giorno.

ART. 7   Adunanze: mozioni e ordini del giorno

Ogni iscritto, da solo o in associazione con altri, ha facolta' di proporre mozioni d'ordine, ordini del giorno e mozioni conclusive.
Le mozioni d'ordine hanno lo scopo di sollevare questioni pregiudiziali intese a modificare o a rinviare il corso della discussione.
Esse vanno, pertanto, svolte e decise con precedenza su ogni altro argomento.
Sulle stesse la discussione, prima della votazione, e' limitata a due interventi: uno a favore ed uno contro.
Le mozioni conclusive devono vertere esclisivamente sull'argomento in discussione.
Gli ordini del giorno possono servire per introdurre in discussione nuovi argomenti.

ART. 8   Adunanze: inteventi e mozioni conclusive

Coloro che intendono interloquire sugli argomenti posti all'ordine del giorno devono darne comunicazione al Segretario.
Il Presidente, tenuto conto del tempo a disposizione, cura che ciascun oratore non si dilunghi.
Chiusa la discussione, e' data la facolta' di proporre e succintamente illustrare mozioni conclusive attinenti agli argomenti discussi.
Tutte le mozioni conclusive presentate vengono poste in votazione dal Presidente, il quale propone, se nel caso, la fusione di alcune di esse; da' lettura dei testi e li pone in discussione per le eventuali modifiche ed emendamenti, che vanno votati con precedenza; chiude la discussione; specifica le modalita' di voto e apre la votazione.

ART. 9   Votazioni

La votazione deve avvenire a scrutinio segreto quando si tratti di deliberazioni concernenti persone.
Le altre votazioni si effettuano per alzata e seduta, a meno che un sesto dei presenti chieda la votazione per appello nominale, ovvero un quarto dei presenti chieda la votazione per scrutinio segreto.
In caso di diverse domande, quella di votazione a scrurinio segreto prevale sulla domanda di votazione per appello nominale.

ART.10   Modalita' di votazione e scrutinio

Le operazioni di scrutionio sono effettuate dal Segretario, che viene assistito dai due iscritti all'Albo piu' anziani di eta' presenti, i quali assumono funzioni di scrutatori.
Per lo scrutinio segreto, il Presidente fa apparecchiare l'urna e spiega il significato del voto.
Ad ogni votante viene consegnata una scheda, la quale, riempita con "si" o con "no", viene poi posta nell'urna.
Per l'appello nominale, il Presidente indica il significato del "si" e del "no" e fa procedere all'appello nominale in ordine alfabetico.
Il votante ha facolta' di esprimere dichiarazione del suo voto e chiedere che sia inserita a verbale.
Il voto per alzata e seduta e' soggetto a riprova, se ve n'e' richiesta prima della proclamazione.
Cominciata la votazione, non e' piu' concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente ne proclama il risultato.

ART.11   Verbali

I verbali relativi alle adunanze dell'Assemblea degli iscritti devono essere predisposti, a cura del Segretario, entro il termine di sessanta giorni.
Ciascun iscritto, decorso tale termine, ha facolta' di richiedere copia dei verbali stessi, dietro versamento dei diritti di segreteria di cui al successivo art. 24.

CAPO II   Assemblea elettorale

ART.12   Interruzione e chiusura delle operazioni elettorali

Ad ogni interruzione delle operazioni elettorali, l'urna usata per raccogliere le schede deve essere chiusa con sigilli, e delle operazioni va redatto verbale firmato dal Presidente del seggio, dagli Scrutatori e dal Segratario.
Analogo verbale, alla ripresa delle operazioni elettorali, deve essere redatto per la rimozione dei sigilli.
Qualora tutti gli iscritti all'Albo abbiano partecipato alla votazione, questa puo' essere chiusa anche prima dell'ora fissata.

ART.13   Proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti e' fatta dal Presidente all'Assemblea mediante lettura ad alta voce del cognome e nome degli eletti, dei voti da ciascuno ottenuti e dal numero dei votanti.

TITOLO III      CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.14   Attribuzioni

Al Consiglio Direttivo, oltre ai compiti specificatamente previsti dalla legge, spetta predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ordine, sulla scorta dei dati forniti dal Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo delibera le spese in attuazione del Bilancio di previsione nonche' gli eventuali storni di fondi di cui al successivo art. 32.
Le spese urgenti possono essere deliberate dal Presidente, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo, nei limiti di spesa fissati dallo stesso Consiglio Direttivo compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.
Il Consiglio Direttivo delibera la concessione di una congrua anticipazione per l'istituzione di un apposito fondo economato per le minute spese.
Il reintegro di tale fondo e' effettuato, quando necessario, con apposita deliberazione dello stesso Consiglio Direttivo.

ART.15   Organi interni: elezioni alle cariche e dimissioni

Le elezioni del Presidente, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario, da effettuarsi entro otto giorni dalla elezione del Consiglio, debbono essere fatte a scrutinio segreto a maggioranza di voti.
A parita' di voti e' eletto il piu' anziano di eta'.
Le dimissioni da componenti del Consiglio Direttivo o da una delle cariche in seno al Consiglio stesso (Presidente escluso) vanno rassegnate per iscritto al Presidente, che ne da' comunicazione alla prima riunione del Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni dda una carica in seno al Consiglio Direttivo, quest'ultimo provvede, entro otto giorni dalla suddetta comunicazione, alla nuova elezione nella carica stessa.
Le dimissioni dalla carica di Presidente vengono direttamente comunicate dallo stesso al Consiglio Direttivo, che, su convocazione del Vice Presidente, provvede come previsto dal comma precedente.

ART.16   Indennita' e rimborso spese

La gravita' dell'incarico di Consigliere o Rappresentante dell'Ordine non esclude il rimborso a favore degli interessati delle spese che, a causa delle loro funzioni, abbiano dovuto sostenere.
Ai medesimi verranno liquidate le indennita' di diaria ed il rimborso delle spese secondo un'apposita tabella approvata dal Consiglio Direttivo.

ART.17   Convocazione

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente dell'Ordine, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei componenti entro dieci giorni dalla richiesta.
L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telegramma ed il termine suddetto e' ridotto a due giorni.
Nell'avviso di convocazione, anche se telegrafico, deve essere indicato l'ordine del giorno dei lavori.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche.
Al Presidente spettano i poteri e le prerogative di cui all'art. 5 del presente regolamento.

ART.18   Adunanze

Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre l'intervento di almeno la meta' piu' uno dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale; si vota per scrutinio segreto in caso di deliberazioni concernenti persone o quando tre componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta.

ART.19   Verbali

I processi verbali delle sedute, redatti dal Segretario, sono portati a conoscenza dei Consiglieri ed approvati nella seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.
Ogni componente del Consiglio ha facolta' di chiedere eventualmente rettifica delle proprie dichiarazioni. I processi verbali vanno firmati dal Presidente e dal Segretario. I processi verbali devono contenere in succinto le notizie di quanto si e' svolto nella seduta; l'ora di inizio e il termine dei lavori; l'indicazione degli interventi; il riassunto delle discussioni svoltesi; le proposte avanzate; le deliberazioni adottate; l'esito delle votazioni.

TITOLO IV      PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

ART.20   Verbali

Dall'audizione del sanitario da parte del Presidente, ai sensi del primo comma dell'art. 39 del D.P.R. 05 Aprile 1950 n.221, deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente stesso e dall'interessato.
Ove quest'ultimo rifiuti di apporre la propria sottoscrizione, se ne fara' menzione nel verbale stesso.
Presso l'ufficio di Segreteria, oltre ai registri previsti dall'art. 31 del D.P.R. 05 Aprile 1950 n.221, sono custoditi i libri dei verbali relativi ai procedimenti disciplinari.

TITOLO V      ORDINAMENTO DEI SERVIZI DELL'ORDINE

ART.21   Uffici. Personale. Consulenze.

Gli uffici dell'Ordine provvedono alla normale corrispondenza, ai servizi di cassa, di contabilita' ed a quanto occorre per lo svolgimento delle funzioni dell'Ordine stesso.
L'attivita' burocratica dell'Ordine e' disimpegnata dal personale addetto agli uffici, il cui stato giuridico e trattamento economico sono disciplinati dall'apposito regolamento organico.
Per particolari problemi, il Consiglio Direttivo ha facolta' di avvalersi della consulenza, continuativa od occasionale, di esperti.
Ferme restando le attribuzioni devolute dalla legge al Presidente, al Segretario e al Tesoriere, e' in facolta' del Consiglio Direttivo di devolvere, alla sovraintendenza dei suoi componenti, singoli settori dei servizi burocratici dell'Ordine.

ART.22   Corrispondenza

L'apertura della corrispondenza in arrivo all'Ordine spetta al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente.
Gli impiegati possono aprire la corrispondenza solo se a cio' appositamente delegati. Gli uffici sono comunque tenuti a conservare il segreto d'ufficio.
La firma della corrispondenza in partenza spetta al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente.

ART.23   Scarto documenti d'archivio

Il Consiglio Direttivo, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. 30 Settembre 1963 n.1409, stabilisce, con provvedimento motivato, quali documenti d'archivio siano da scartare.
Il provvedimento e' sottoposto all'approvazione del Ministero della Sanita', previo nulla-osta del competente sovrintendente archivistico al quale, in base all'art. 32 del D.P.R. 03 Dicembre 1975 n.805, e' affidata la vigilanza e la tutela sugli archivi degli Enti pubblici.
I documenti da scartare devono essere consegnati alla Croce Rossa Italiana, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

ART.24   Diritti di copia e di segreteria

Gli iscritti hanno diritto di ottenere copia delle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea riportate nei relativi registri prescritti dall'art. 31 del D.P.R. 05 Aprile 1950 n.221.
L'importo dei diritti di segreteria per il rilascio delle copie estratte dai suddetti registri, nonche' delle copie dei verbali dell'Assemblea, viene stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Ove venga richiesta copia autentica, deve essere stabilito un diritto supplementare per l'autenticazione da parte del Segretario dell'Ordine.

ART.25   Commissioni e indennita'

Presso l'Ordine devono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Direttivo, commissioni di studio per problemi che interessano i farmacisti.
Tali commissioni interne, nonche' i rappresentanti designati dal Consiglio Direttivo presso Commissioni, Enti ed Organizzazioni di carattere regionale, provinciale o comunale, bebbono, dopo ciascuna riunione, far pervenire al Presidente dell'Ordine una succinta relazione su quanto formo' oggetto dell'attivita' espletata, salvo il caso nel quale debba essere conservato il segreto d'ufficio (es. Commissioni giudicatrici nei concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche).
Al componenti le suddette commisioni interne e ai rappresentanti degignati puo' essere attribuita, con delibera del Consiglio, una indennita' speciale per ogni seduta, salvo che detta indennita' non venga gia' corrisposta da altra amministrazione.

TITOLO VI      SPESE E CONTRATTI

ART.26   Deliberazioni e procedure

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e il relativo capitolo di competenza.
Quelle per lavori ed acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate da appositi progetti, perizie e preventivi.
I contratti di alienazione, locazioni, acquisti, somministrazioni ed appalti di opere da stipulare nell'interesse dell'Ordine devono essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato, o da licitazione privata.
Il Consiglio Direttivo puo' deliberare la procedura della trattativa privata, ove sia necessario e ne appaia evidente la convenienza.

TITOLO VII      COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.27   Presidenza. Revisore supplente. Elezioni suppletive.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, nella prima adunanza dopo la loro elezione, eleggono il Presidente, che avra' il compito di regolare i lavori collegiali e dicurare i rapporti con la Presidenza dell'Ordine, col Consiglio Direttivo e con l'Assemblea degli iscritti.
Ai lavori del Collegio partecipano i revisori effettivi; solo in caso di assenza, impedimento o di dimissioni di uno di essi subentra il revisore supplente.
Se nel corso del triennio i componenti del Collegio (effettivi e supplente) si riducono, per qualsiasi causa, a meno di tre, si procede ad elezioni supplettive, con le stesse modalita' da osservarsi per le elezioni ordinarie.

ART.28   Attribuzione ed attivita'

Il Collegio dei revisori dei conti, che in via ordinaria si riunisce almeno ogni quattro mesi, controlla la regolare tenuta della contabilita' dell'Ordine, accerta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili, verifica la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprieta' dell'Ordine.
Degli accertamenti effettuati fa relazione in apposito libro dei verbali, che viene custodito dal Tesoriere dell'Ordine, e ne da' comunicazione al Consiglio Direttivo.
Il Collegio procede all'esame del conto consuntivo dell'Ordine, entro quindici giorni dalla data in cui sono ad esso trasmessi gli atti relativi, redigendo per l'Assemblea degli iscritti apposita relazione, che deve essere sottoscritta da tutti i componenti del Collegio stesso.
Per il disimpegno delle proprie attribuzioni il Collegio dei revisori dei conti o i singoli componenti di esso hanno diritto, nel corso dell'esercizio finanziario, di esaminare i documenti contabili relativi alla gestione finanziaria dell'Ordine.

TITOLO VIII      AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

ART.29   Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo Gennaio e termine il trentuno Dicembre di ciascun anno.
L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce; la relativa contabilita' distingue le operazioni che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

ART.30   Entrate, spese e patrimonio

Le entrate e le spese che si iscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioe', per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata e, per le spese, quelle che si prevede dover fare nel corso di suddetto periodo.
Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le riscossioni effettuate, le spese ordinarie e liquidate, quelle impegnate e i pagamenti effettuati nello stesso periodo di tempo.
Appartengono al conto generale del patrimonio i valori degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quelli dei mobili, del materiale ed altre attivita', risultanti dagli inventari, i crediti e i debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino altre cause.

ART.31   Bilancio preventivo e conto consuntivo

Il bilancio preventivo e' predisposto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti entro il trentuno Dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.
Il conto consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, e' sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli iscritti entro il trentuno Marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce, al fine di poter procedere alla presentazione della denuncia dei redditi, ove ne ricorrano i presupposti, entro i termini previsti dalle norme vigenti.
Qualora il Consiglio Direttivo intendesse convocare un'unica assemblea per l'approvazione contestuale dei suddetti documenti, L'Assemblea degli iscritti dovra' tenersi entro il trentuno Marzo e dovra' comunque procedere prima all'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e, successivamente, nell'ordine, all'approvazione della eventuale nota di variazione e al bilancio preventivo dell'anno in corso (ove si renda necessario) e del bilancio di previsione dell'anno successivo.
Al bilancio preventivo deve essere allegata una tabella dell'avanzo o disavanzo degli esercizi precedenti.
Nel bilancio preventivo deve essere iscritto un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese che abbiano carattere meramente accidentale, che per la loro entita' non richiedano uno speciale stanziamento di bilancio, che siano imposte da inderogabili necessita' e non possano essere rinviate senza evidente detrimento del servizio e che non impegnino, con principio di spese continuative, i bilanci futuri.

ART.32   Storni di bilancio

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, puo' operare storni di fondi da un articolo all'altro della categoria o da una categoria all'altra del bilancio, sempre che la spesa, cui si intende provvedere, sia di urgente necessita' e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Regolamenti di attuazione